L’art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. dispone: <<Nei procedimenti ad istanza di parte
il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di
un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione […]
In ordine all’applicazione dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile.
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