1. “[…] sebbene, in base al combinato disposto degli artt. 7, co. 2, e 21 quater, co. 2, l. 241/1990,
l’amministrazione disponga di un generale potere cautelare di sospensione degli effetti di un atto
amministrativo precedentemente adottato, tale potere si accompagna, da un lato, alla necessaria
previsione di un termine “strettamente necessario” e comunque non superiore a quello di cui all’art.
21 nonies l. 241/1990 e, dall’altro lato, alla indispensabile presenza di “gravi ragioni”, cioè di
circostanze tali da rendere quanto meno inopportuno che un provvedimento emanato, non inficiato
da vizi macroscopici o facilmente riconoscibili […]
Tar Piemonte – Torino, Sez. II, 1 giugno 2023, n. 514