“[…] Essendo stata ammessa al corso di laurea in questione, a seguito di trasferimento, in forza di
un provvedimento di natura cautelare, la parte appellante ha dimostrato nei fatti di possedere le doti
attitudinali e le capacità tecniche richieste per la proficua frequenza del corso universitario.
A distanza di anni dalla ammissione al corso in laurea, con il superamento di un numero significativo
di esami universitari […]
Cons. Stato, Sez. VII, 18 novembre 2022, n. 10180
in Giurisprudenza italiana, 3, 2023, pag. 646 e ss., con commento di Paolo Patrito, Principio
dell’assorbimento, art. 4 bis, D.L. n. 115/2005 ed esami pubblici.