“[…] Ciò che si autorizza è un impianto che è intrinsecamente e rimane fotovoltaico, ancorché, al
fine di mitigarne l’impatto ambientale, consenta in una certa qual misura (minore) la coltivazione
agricola. In tal dimensione, viene denominato talvolta dalle imprese del settore anche come “agrivoltaico”, o “agro-voltaico”, o “agri-solare”, o più esattamente va definito “agri-fotovoltaico”; ma,
pur sempre, di impianto “fotovoltaico”, da autorizzarsi, si tratta, cioè di un impianto per la
produzione di energia solare […]
Tar Puglia – Bari, Sez. II, 14 marzo 2023, n. 487