“[…] la normativa nazionale italiana, la quale impone alle imprese (non solo di autotrasporto e di
spedizione, ma anche) di corriere espresso di disporre di un’autorizzazione generale per la fornitura
di servizi postali, è giustificata da due esigenze essenziali elencate all’art. 2, punto 19, della direttiva
97/67 e, segnatamente: A) il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi previdenziali (come si
desume dagli artt. 6, comma 3, e 18-bis d.lgs. 261/1999 e dagli artt. 10 e 11, comma 1, lettera b), del
regolamento in materia di titoli abilitativi) […]
Cons. Stato, Sez. VI, 14 settembre 2022, n. 7980
– in Il Foro amm., 9, 2022, pag. 1110