Sergio Perongini, La quantificazione dell’indennità di espropriazione ai sensi dell’art. 42-bis, d.p.r. n. 327/2001: problemi processuali e sostanziali, in Urb. e appalti, 6, 2022, pag. 771 e ss.
Abstract: La contestazione dell’ammontare dell’indennità di espropriazione, disposta ai sensi dell’art. 42-bis, d. P.R. n. 327/2001, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario e alla competenza della Corte d’Appello, territorialmente competente, in unico grado, nel termine di decadenza di trenta giorni. La quantificazione dell’indennità deve avvenire sulla scorta delle voci indicate dal legislatore. L’indennità per il pregiudizio patrimoniale , conseguente all’emanazione del provvedimento espropriativo, deve corrispondere al valore venale del bene; invece, l’indennità, per il pregiudizio non patrimoniale deve essere liquidata forfettariamente in misura del dieci per cento del valore venale del bene. Infine, per il periodo di occupazione senza titolo, l’amministrazione deve corrispondere, a titolo risarcitorio, qualora dagli atti non risulti un danno di entità maggiore, una somma, pari all’interesse del cinque per cento annuo, calcolato sul valore venale del bene. Il valore del bene deve essere calcolato all’attualità. Non deve essere computato anche il valore dell’opera pubblica realizzata su suolo. Le opere pubbliche appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile e, in quanto tali, non possono essere oggetto di usucapione, non possono essere oggetto di accessione o di altro modo di acquisto della proprietà.