“[…] Per aversi errore di fatto revocatorio e, conseguente, «abbaglio dei sensi» del giudice
devono, quindi, sussistere, contestualmente, tre requisiti: i) l’attinenza dell’errore a un punto non
controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; ii) la «pura e semplice
errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale» di atti ritualmente prodotti nel
giudizio, «la quale abbia indotto l’organo giudicante […]
Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2023, n. 3751