“[…] il giudice procedente è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o
risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, non essendo
necessario dare conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle
parti e di tutte le prove acquisite al processo […]
Cons. Stato, Sez. VI, 22 febbraio 2022, n. 1263
– in Il Foro amm., 2, 2022, pag. 194.