“[…] il medico radiologo, essendo, al pari degli altri sanitari, tenuto alla diligenza specifica di cui
all’art. 1176 c.c., comma 2, non può limitarsi ad una mera e formale lettura degli esiti dell’esame
diagnostico effettuato […]
Cass. civ., Sez. III, 23 dicembre 2022, n. 37728
– in Guida al diritto, 6, 2023, pag. 88.