“[…] In mancanza di contestazioni in fatto e in diritto a giustificazione del ritardo da parte delle
Amministrazioni regionali costituitesi in giudizio […] risulta in atti che, a tutt’oggi, il procedimento
volto all’esame della richiesta avanzata dalla ricorrente non è stato condotto nel rispetto dei
termini perentori previsti dall’art. 27 bis del d. lgs. n.152/2006, né risulta che sia stato definito
neanche a seguito della diffida presentata dalla società ricorrente […]
Tar Sicilia – Palermo, Sez. I, 16 gennaio 2023, n. 86