“[…] L’art. 1122, comma 1, c.c., vieta a ciascun condomino, nell’unità immobiliare di sua
proprietà, l’esecuzione di opere che rechino danno alle parti condominiali, nel senso che elidano o
riducano in modo apprezzabile le utilità conseguibili dalla cosa comune da parte degli altri
condomini o determinino pregiudizievoli invadenze dell’ambito dei coesistenti diritti degli altri
proprietari […]
Cass. civ., Sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 30307
– in Guida al Diritto, 45, 2022, pag. 107;
– in Archivio delle locazioni, del condominio e dell’immobiliare, 6, 2022, pag. 559 e ss.