1. “[…] Non costituisce presupposto ex lege per l’applicazione dell’art. 2057 c.c. l’istanza
dell’avente diritto. La norma, difatti, ha configurato la liquidazione della rendita non come un
diritto della parte, ma come una facoltà del giudice, il quale può provvedervi, anche in appello, in
via autonoma – non integrando tale scelta gli estremi “della questione rilevabile d’ufficio” ex art.
101 comma 2 c.p.c., ma caratterizzandosi soltanto per una diversa determinazione della forma del
risarcimento […]
Cass. civ., Sez. III, 25 ottobre 2022, n. 31574
– in Guida al Diritto, 47, 2022, pag. 28 e ss., con commento di Filippo Martini e Maurizio Hazan,
La Cassazione sceglie un’altra via rispetto alle logiche “mercatorie”;
– in Il Foro it., 11, 2022, pag. 3274 e ss., con commento di G. Strommillo.