1. “[…] va […] rammentato il potere del Collegio di qualificare gli atti amministrativi oggetto di
giudizio senza essere vincolato né dall’intitolazione dell’atto, né tanto meno dalle deduzioni delle
parti in causa […]. “L’esatta qualificazione di un provvedimento va effettuata tenendo conto del
suo effettivo contenuto e della sua causa reale, anche a prescindere dal nomen iuris formalmente
attribuito dall’Amministrazione […]
TRGA Trento, Sez. Unica, 5 gennaio 2023, n. 1