“[…] nel processo amministrativo valga la regola, discendente da una antica tradizione, secondo
cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento a meno che tra gli atti impugnati
esista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare un unico processo.
La “ratio” del su riferito indirizzo si fonda sia sull’esigenza di evitare la confusione tra
controversie diverse con conseguente aggravio dei tempi del processo, sia sulla necessità di
impedire l’elusione delle disposizioni fiscali […]
Tar Basilicata – Potenza, Sez. I, 3 gennaio 2023, n. 6