“[…] la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per
negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso
causale tra la condotta del professionista […]
Cass. civ., Sez. III, 25 novembre 2022, n. 34787
– in Guida al diritto, 48, 2022, pag. 82.