1. “[…] lo strumento utilizzato dall’amministrazione, ossia l’ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639/1910,
non possa alterare il riparto di giurisdizione, che deve sempre individuarsi secondo i tradizionali
canoni in base al petitum sostanziale e alla posizione sottostante, a seconda che riguardi una
posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo.
Al riguardo, giova ricordare che «per un principio giurisprudenziale pacifico, in materia di
opposizione all’ingiunzione per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato, la disposizione di
cui all’art. 3 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 […]
C.g.A., Ad. Sez. riunite, parere 15 novembre 2022, n. 629