1. “[…] in base ad una sorta di “principio di continenza” la giurisprudenza ha avuto modo di
affermare che: “ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi l’onere della documentazione del
titolo di studio richiesto può ritenersi soddisfatto anche con l’esibizione di un titolo di studio
superiore che presupponga il conseguimento di quello previsto dal bando, con la conseguenza che
detto titolo deve ritenersi assorbente di quello indicato nel bando, presupponendosi avvenuto con
esso un approfondimento delle materie oggetto del corso di studi inferiore” […]
Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2022, n. 11255