“[…] in considerazione del rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell’edificio
(elencate in via esemplificativa – se il contrario non risulta dal titolo – dall’art. 1117 c.c.) alle
proprietà singole, delle quali le prime rendono possibile l’esistenza stessa o l’uso, la nozione di
condominio in senso proprio […]
Cass. civ., Sez. II, 4 luglio 2022, n. 21077
– in Guida al diritto, 42, 2022, pag. 95.