“[…] l’azione avverso il silenzio-inadempimento, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31 e
all’art. 117 del codice del processo amministrativo, prevede la presenza di due requisiti
fondamentali: 1) la sussistenza di un obbligo concreto a provvedere da parte della P.A.; 2) l’inerzia
qualificata della P.A. a fronte di una valida istanza.
Il silenzio amministrativamente rilevante viene dunque a configurarsi come mero comportamento
omissivo, carente di qualsivoglia elemento volitivo da parte della Pubblica Amministrazione,
improduttivo di alcun effetto sostanziale […]
Tar Puglia – Bari, Sez. II, 1 dicembre 2022, n. 1625