“[…] Nell’impossibilità di predeterminare un punto di equilibrio in astratto tra il vincolo di
finanziamento integrale delle spese sostenute dai comuni per funzioni di cui è titolare lo Stato e
l’obiettivo, proprio del coordinamento della finanza pubblica, di contenimento delle spese
dell’apparato statale, le diverse istanze devono essere contemperate nella concretezza ed effettività
del procedimento e delle garanzie partecipative […]
Tar Piemonte – Torino, Sez. II, 9 dicembre 2022, n. 1098