1. “[…] le osservazioni dei privati, in materia di pianificazione urbanistica, costituiscono un apporto
collaborativo (degli stessi privati) alla formazione dello strumento urbanistico, in funzione di
interessi generali e non individuali, e non danno luogo a particolari aspettative, con la conseguenza
che il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state
esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni poste a base
della formazione del piano […]
Tar Marche – Ancona, Sez. I, 2 dicembre 2022, n. 723