1. “[…] Le categorie di destinazione urbanistica sono state introdotte col c.d. decreto legge “Sblocca
Italia” (d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 2014, n.
164) tramite l’inserimento dell’articolo 23-ter nel Testo unico per l’edilizia, al preciso scopo di
omogeneizzare le scelte di governo del territorio, evitando frammentazioni finanche terminologiche
sicuramente contrarie ai più elementari principi di certezza del diritto e troppo spesso foriere di oneri
aggiuntivi per i cittadini-utenti. Per quanto la disposizione, che riduce a cinque le categorie previste
(residenziale; turistico-ricettiva […]
Cons. Stato, Sez. II, 27 giugno 2022, n. 5297
– in Il Foro amm., 6, 2022, pag. 772 e ss.