“[…] il masso-fisioterapista, all’esito del conseguimento di un titolo di formazione regionale, ben
può rientrare nel novero degli operatori di interesse sanitario, con funzioni prettamente ausiliarie,
mentre non può in alcun modo essere ricompreso nell’ambito delle professioni sanitarie, essendo ad
esso riservate attività pur sempre caratterizzate dallo svolgimento di funzioni ” accessorie e
strumentali” rispetto alle professioni sanitarie […]
Cons. Stato, Sez. III, 1 giugno 2022, n. 4513
– in Il Foro amm., 6, 2022, pag. 773 e ss.