“[…] In materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili
di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non
costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai
fini dell’ammissibilità del ricorso […]
Cass. civ., Sez. III, 2 settembre 2022, n. 25969
– in Guida al diritto, 39, 2022, pag. 90 e ss., con commento di M. Piselli.