1. “[…] i caratteri identificativi generali del tributo debbono essere individuati nei seguenti elementi
tipizzanti […]:
– “la matrice legislativa della prestazione imposta, in quanto il tributo nasce direttamente in forza
della legge, risultando irrilevante l’autonomia contrattuale […];
– “la doverosità della prestazione […] che comporta un’ablazione delle somme con attribuzione
delle stesse ad un ente pubblico […]”
Tar Lazio – Roma, Sez. II ter, 16 novembre 2022, n. 15144