“[…] Il Tar ha correttamente osservato come fosse da escludere che lo spostamento della volumetria
potesse avvenire in relazione a fondi appartenenti a zone omogenee diverse in quanto ciò altererebbe
gli standards fissati in generale dallo strumento urbanistico e renderebbe i privati veri e propri arbitri
della distribuzione delle costruzioni sul territorio, ancorché ciò – come nel caso di specie – riguardi
un unico fabbricato localizzato per una porzione in una zona e per una porzione in un’altra. In caso
contrario ne resterebbe snaturata […]
Cons. Stato, Sez. VII, 16 novembre 2022, n. 10085