“[…] L’attivazione del procedimento di c.d. screening, pur se non favorevole nei contenuti, pone
comunque termine alla mera inerzia dell’Amministrazione provinciale.
Pertanto, è maturata una causa d’improcedibilità alla decisione del ricorso principale avverso il
silenzio-rifiuto, ove oggetto di delibazione è l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione;
non discutendosi invece circa la fondatezza del provvedimento anelato, stante i profili discrezionali
sussistenti nella fattispecie concreta […]
Tar Puglia – Bari, Sez. II, 15 novembre 2022, n. 1535