“[…] Allorchè venga dedotta come motivo di appello la nullità della citazione di primo grado per
vizi della vocatio in ius (nella specie, per l’inosservanza dei termini a comparire), non essendosi il
convenuto costituito e neppur essendo stata la nullità rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 164 c.p.c., il
giudice d’appello […]
Cass. civ., Sez. Unite, 26 gennaio 2022, n. 2258
– in Rivista di dir. process., 2022, pag. 1114 e ss., con commento di Alessandro Rossi, Sulla
disciplina applicabile all’appellante rimasto contumace in primo grado nel caso di nullità dell’atto
di citazione.