“[…] la sostituzione nell’incarico di dirigente medico di struttura, ai sensi del CCNL dell’8.6.2000
per l’Area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, art. 18, non si configura come svolgimento
di mansioni superiori, poichè avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria,
sicchè non trova applicazione l’art. 2103 c.c. […]
Cass. civ., Sez. lav., 9 febbraio 2022, n. 4153
– in Giurisprudenza italiana, 8-9, 2022, pag. 1911 e ss., con commento di Caterina Mazzanti, La
sostituzione del dirigente medico e la discussa applicabilità dell’art. 2103 c.c.