“[…] L’interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale non ha, nel caso concreto, il peso e
l’urgenza per sacrificare interamente l’interesse ambientale indifferibile della transizione
ecologica, la quale comporta la trasformazione del sistema produttivo in un modello più sostenibile
che renda meno dannosi per l’ambiente la produzione di energia, la produzione industriale e, in
generale, lo stile di vita delle persone […]
Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 2022, n. 8167
– in Guida al diritto, 40, 2022, pag. 15 e ss., con commento di Davide Ponte, Transizione ecologica,
pari valore rispetto alla difesa paesaggistica;
– in Riv. giur. dell’edilizia, 6, 2022, pag. 1480 e ss.;
– in Giurisprudenza italiana, 12, 2022, pag. 2586 e ss., con commento di Claudio Contessa, Rapporto fra tutela dei beni culturali, dell’ambiente e della produzione.