“[…] In base ai principi di cui agli artt. 2043 e ss. c.c., il proprietario del bene immobile risponde
dei danni cagionati a terzi, anche se questi, materialmente, siano conseguenza del fatto dei propri
incaricati, dipendenti o collaboratori. La circostanza che i lavori di ristrutturazione
dell’appartamento del L. siano stati eseguiti da un appaltatore […]
Cass. civ., Sez. II, 30 giugno 2022, n. 20840
– in Guida al diritto, 39, 2022, pag. 95.