“[…] allorquando la pretesa risarcitoria del ricorrente risulta essersi indirizzata nei confronti
proprio del Ministero della salute, dunque all’indirizzo dello stesso soggetto già convenuto in
giudizio per il riconoscimento dell’indennizzo, si riscontra, pertanto quella identità di parti che
costituisce presupposto indispensabile perchè possa ravvisarsi il fenomeno del giudicato esterno
[…]. Nel richiamato precedente alla pronuncia di cessazione della materia del contendere – emessa […]
Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2022, n. 15379
– in Guida al diritto, 38, 2022, pag. 84.