“[…] La Corte Costituzionale […] ha ritenuto che l’esame della ratio e del contenuto delle norme
contestate e sopra richiamate esclude che queste abbiano “inciso all’interno dei rapporti di durata,
riconducibili alle convenzioni stipulate dai fruitori degli incentivi di che trattasi con il GSE, in
modo irragionevole, arbitrario e imprevedibile” […]
Tar Lazio – Roma, Sez. III stralcio, 28 ottobre 2022, n. 14017