“[…] l’’azione di accertamento della nullità del provvedimento giurisdizionale esperibile in ogni
tempo, è limitata ai soli casi eccezionali riconducibili al concetto di abnormità o inesistenza
giuridica, nei quali faccia difetto alcuno dei requisiti essenziali del provvedimento e non si estende
alle ipotesi in cui ricorrano vizi attinenti al suo contenuto […]
Cons. Stato, Sez. VI, 9 dicembre 2021, n. 8192
– in Il Foro amm., 12, 2021, pag. 1841.