“[…] Il D.Lgs. n. 79 del 2011, art. 43, comma 1, (nel testo applicabile ratione temporis, e cioè
anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 62 del 2018, cit.) stabiliva infatti che
“l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive
responsabilità”.
L’espressione “secondo le rispettive responsabilità”, in base alla consolidata giurisprudenza di
questa Corte, vuol dire che l’intermediario di viaggi (o venditore che dir si voglia, o “agenzia di
viaggi” […]
Cass. civ., Sez. VI, 2 febbraio 2022, n. 3150
– in La nuova giurisprudenza civile commentata, 4, 2022, pag. 824 e ss., con commento di Raffaella
Pasquili, La responsabilità del travel agent nella distribuzione di pacchetti turistici.