“[…] l’ordine di demolizione non riveste, nel nostro ordinamento, una funzione punitiva, quale
elemento di pena da irrogare al colpevole, ma, diversamente, una funzione ripristinatoria del bene
interesse tutelato. La ratio della previsione, infatti, non è quella di sanzionare ulteriormente
(rispetto alla pena irrogata) l’autore dell’illecito, ma quella di eliminare le conseguenze dannose
della condotta medesima, rimuovendo la lesione del territorio […]
Cass. pen., Sez. III, 6 settembre 2022, n. 32753
– in Guida al diritto, 35, 2022, pag. 104.