“[…] Il Collegio ritiene che il pronunciamento di che trattasi non può avere alcuna influenza nel
presente giudizio. Si rammenta che ai sensi dell’art. 654 c.p.p. “Nei confronti dell’imputato, della
parte civile [76] e del responsabile civile [83 s.] che si sia costituito o che sia intervenuto nel
processo penale […]
Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2022, n. 54
– in Il Foro amm., 1, 2022, pag. 59 e ss.