“[…] l’asserita mancanza di un atto presupposto va fatta valere con la tempestiva impugnazione
del primo atto lesivo successivo, di cui la parte viene a conoscenza […]
Cons. Stato, Sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 428
– in Il Foro amm., 1, 2022, pag. 37 e ss.