1. “[…] solo gli interventi c.d. di “edilizia libera” possono essere realizzati in assenza di
qualsivoglia titolo edilizio, e fra tali interventi – individuati dall’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001
nonché dall’art. 3, lett. e.5), non sono riconducibili quelli che si compendiano nella trasformazione
di finestre in porte-finestre […]
Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 467
– in Riv. giur. dell’edilizia, 2, 2022, pag. 533.