“[…] il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, facendo esplicito riferimento a “soggetti” e non a
“parti” ha inteso rendere applicabile l’aumento per ognuno dei soggetti, aventi la medesima
posizione processuale, senza che possa assumere rilievo la circostanza che taluni d’essi
rappresentino una sola parte in senso proprio […]
Cass. civ., Sez. II, 6 giugno 2022, n. 18047
– in Guida al diritto, 29, 2022, pag. 81 e ss.