Paolo Carpentieri, Silenzio assenso e termine a provvedere, anche con riferimento all’autorizzazione paesaggistica. Esiste ancora l’inesauribilità del potere amministrativo?, in Riv. giur. dell’edilizia, 2, 2022, pag. 77 e ss.
ABSTRACT: Il contributo, prendendo atto dalle persistenti difficoltà applicative del silenzio – assenso, non risolte neppure dalle più recenti modifiche normative, si interroga sulle ragioni della scarsa efficacia di questo istituto, che deriva (forse) dal suo oggettivo contrasto con le finalità e le esigenze, proprie della funzione amministrativa, di assicurare un assetto razionale e giusto nella ricomposizione degli interessi pubblici e privati che si confrontano e confliggono tra loro nei singoli affari amministrativi dedotti nei procedimenti e gestiti con i provvedimenti dell’amministrazione. Su tali premesse, il contributo elabora una proposta di “semplificazione” alternativa, che punta sulla liberalizzazione di quelle aree di attività che non impongono un controllo amministrativo preventivo, o perché libere, o perchè suscettibili di una corretta regolazione e gestione nell’interesse pubblico attraverso controlli a campione a posteriori (denunce e segnalazioni di inizio di attività; autocertificazioni). Esamina, infine, il tema più specifico dell’applicabilità del nuovo art. 17 bis, comma 3, introdotto nella l. n. 241 del 1990 dalla l. n. 124 del 2015, al procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
SOMMARIO: 1. Esiste ancora l’inesauribilità del potere amministrativo? 2. La critica del silenzio – assenso. 3. Una proposta di “semplificazione” alternativa (liberalizzare ciò che non è di interesse generale/pubblico). 4. Silenzio-assenso e autorizzazione paesaggistica. 4.1. Tradizionale estraneità del silenzio-assenso alla materia paesaggistica. 4.2. L’art. 146 del codice del settore del 2004. Il silenzio devolutivo. 4.3. Natura co-decisoria del parere vincolante sopraintendentizio. 4.4. La riforma del 2015. 4.5. Il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato 13 luglio 2016 n. 1640 e l’Adunanza Plenaria 27 luglio 2016 n. 17. 4.6. L’art. 17 bis si applica al procedimento di cui all’art. 146, ma solo nel rapporto “orizzontale” tra soprintendenza e Comune. 4.7. Altri indirizzi della giurisprudenza. 4.8. Silenzio-assenso nella conferenza di servizi. 4.9. Silenzio-assenso e condono edilizio.