“[…] I regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata
applicazione, salvo il limite, nel caso di norme più restrittive, dei cosiddetti “diritti quesiti” (per cui
la disciplina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell’entrata in vigore della
normativa, possano considerarsi “già sorte”) […]
Cass. civ., Sez. II, 21 dicembre 2021, n. 40984
– in Giurisprudenza italiana, 7, 2022, pag. 1691 e ss., con commento di Diego De Carolis, Regole
delle distanze tra sostituzioni e la “prevenzione” delle sopravvenienze.