“[…] In materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti diversi dai fatti principali
dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime,
che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, o l’acquisizione nei predetti limiti di
documenti che il consulente nominato dal giudice […]
Cass. civ., Sez. Unite, 1 febbraio 2022, n. 3086
– in Il Foro it., 5, 2022, pag. 1774 e ss., con commento di Alessandra Alfieri, La natura della nullità
della consulenza tecnica d’ufficio: il chiarimento delle Sezioni Unite.