“[…] soltanto a partire dalla pubblicazione della L. n. 592 del 1967, sono risultati integrati gli
obblighi di cautela la cui violazione consente di considerare colposa l’omissione della vigilanza e
del controllo da parte del Ministero della Salute; peraltro, tenuto conto del lasso di tempo
ragionevolmente occorrente per organizzare le attività di vigilanza e controllo […]
Cass. civ., Sez. III, 10 maggio 2022, n. 14748
– in Guida al diritto, 26, 2022, pag. 68.