“[…] stante la presenza di un dissenso “qualificato”, in quanto espresso da una Amministrazione
specificamente preposta alla tutela di interessi sensibili, la Regione era obbligata a rimettere la
decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo la disciplina recata dall’art.
14 quater della l. n. 241/1990 […]
Cons. Stato, Sez. IV, 5 settembre 2022, n. 7694