“[…] ad escludere radicalmente la giurisdizione amministrativa sulla controversia è il chiaro
disposto dell’art. 126 c.p.a., secondo cui «il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di
operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni […]
Tar Campania – Napoli, Sez. II, 1 settembre 2022, n. 5563