“[…] l’esame della ratio e del contenuto delle norme contestate e sopra richiamate esclude che
queste abbiano “inciso all’interno dei rapporti di durata, riconducibili alle convenzioni stipulate
dai fruitori degli incentivi di che trattasi con il GSE, in modo irragionevole, arbitrario e
imprevedibile” […]
Tar Lazio – Roma, Sez. III ter, 30 agosto 2022, n. 11349