Appalti

APPALTI: La categoria dell’illecito contrattuale tra sanzioni specificate e sanzioni comparabili.

Gianni Fischione, La categoria dell’illecito contrattuale tra sanzioni specificate e sanzioni comparabili, in Riv. Trim. appalti, 2, 2022, pag. 401 e ss.

Abstract: Il comma 5 dell’art. 80 cit., nella versione precedente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 135 del 2018 aveva, per quanto qui rileva, il seguente contenuto: “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto di un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora: (omissis) c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di un proprio vantaggio; il fornite, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione“. Quindi, il predetto comma 5 prevedeva che fossero oggetto di dichiarazione le contestazioni di inadempimento contrattuale che avessero dato luogo all’applicazione nei confronti dell’operatore economico di una o più tra le sanzioni indicate dalla norma stessa (…. “risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio,  ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni”). Dunque, la norma del qua menzionava due classi di sanzioni correlate all’illecito contrattuale (in seguito, per brevità, entrambe indicate come sanzioni menzionate): la classe delle sanzioni specificate (risoluzione anticipate, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio; condanna al risarcimento del danno)) e la classe delle “altre sanzioni“.