“[…] L’infondatezza della domanda risarcitoria altro non è che lo scontato esito dell’incedere dei
fatti e delle condotte palesate dalle parti.
E invero, i lavori sono stati sospesi a cagione di obiettive e insuperabili carenze documentali,
afferenti preminenti interessi pubblici.
La società ha prestato acquiescenza all’ordinanza di sospensione, anzi attivandosi per superare le
riscontrate carenze documentali […]
Cons. Stato, Sez. IV, 5 agosto 2022, n. 6943