“[…] le due società hanno presentato con gravissimo ritardo i progetti radioelettrici relativi alle
frequenze aggiuntive e non hanno mai attivato i relativi impianti nonostante l’intervenuta
autorizzazione. Inoltre, le appellate avrebbero potuto fare ricorso all’affitto di impianti di altri
operatori, avvalendosi delle speciali disposizioni di legge e di regolamento che prevedono l’obbligo
di consentire ad altre emittenti la capacità trasmissiva […]
Cons. Stato, Sez. VI, 24 maggio 2022, n. 4099
– in Guida al diritto, 27, 2022, pag. 122.